Il bando di concorso

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 293 posti nel profilo di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1

 

IL DIRETTORE CENTRALE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE


Art. 1 – Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi 293 posti nel profilo professionale di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1.


2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per regione secondo il seguente prospetto:

PIEMONTE 27 – LOMBARDIA 34 – LIGURIA 12 – PROV. AUTONOMA TRENTO 4 – VENETO 28

FRIULI V. GIULIA 11 – EMILIA ROMAGNA 25 – TOSCANA 22 – UMBRIA 3 – MARCHE 8 – LAZIO 20

ABRUZZO 8 – MOLISE 6 – CAMPANIA 16 – PUGLIA 20 – BASILICATA 8 – CALABRIA 15

SICILIA 15 – SARDEGNA 11

Totale generale 293


3. Per tale concorso operano le seguenti riserve :

a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota del 10%. I beneficiari di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonché copia dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;

b) riserva di posti nel limite del 10% ai sensi dell’art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dall’art.11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

4. Le predette riserve troveranno applicazione fino a saturazione delle relative percentuali e non potranno superare complessivamente il 20% dei posti messi a concorso.

5. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto verranno conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria.

6. A parità di merito e di titoli, si applicano le preferenze previste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

7. Gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed  espressamente menzionati nella stessa per poter essere oggetto di valutazione.

8. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla legge n. 125/1991 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.


Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso pubblico per esami di cui al precedente articolo 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) uno dei seguenti diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento universitario: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altro diploma equipollente, ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Università o istituti di istruzione universitaria equiparati. Ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale del 21 agosto 2004, n. 196, si ritengono equiparati ai suddetti diplomi di laurea le seguenti classi di lauree specialistiche (LS): 22/S giurisprudenza; 64/S scienze dell’economia; 84/S scienze economiche-aziendali; 70/S scienze della politica; 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni; 60/S relazioni internazionali; 88/S scienze per la cooperazione allo sviluppo; 99/S studi europei. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso;

d) idoneità fisica all’impiego al quale il concorso fa riferimento. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

3. I requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i candidati vengono ammessi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata sottoscrizione autografa delle domande e la mancata osservanza dei termini perentori e delle prescrizioni prescritte dal presente bando.


Art. 3 – Presentazione della domanda.

Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando, deve essere redatta in lingua italiana compilando in carattere stampatello, su carta semplice, lo schema (reperibile anche sul sito internet dell’INPS: www.inps.it ) di cui all’allegato 1, riproducibile anche in fotocopia, e deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’INPS Direzione generale- via Ciro il grande,21- 00144 ROMA entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Il predetto termine, qualora cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

3. Sulla busta contenente la domanda va indicato “domanda di partecipazione al concorso a 296 posti di ispettore di vigilanza”.

4. La data di spedizione delle istanze è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante.

5. Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;

c) stato civile;

d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

e) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero dello Stato di appartenenza o provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità che ha erogato le stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);

h) il diploma di laurea posseduto, con l’esatta indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della  data di conseguimento, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

n) gli eventuali titoli che diano diritto alle riserve di cui all’art. 1, comma 3, del presente bando o alle preferenze a parità di merito, previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

6. Il candidato nella domanda di partecipazione deve altresì, dichiarare sempre, a pena di esclusione:

a) di obbligarsi, in caso di assunzione, a prestare servizio presso l’ufficio cui sarà destinato;

b) di voler sostenere la prova orale per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;

c) l’indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale.

È facoltà del candidato indicare numero telefonico, fisso o mobile, nonché un indirizzo di posta elettronica, presso il quale desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso. Ciascun candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS, Direzione centrale risorse umane – Area acquisizione risorse – via Ciro il Grande n. 21, 00144 Roma, le eventuali variazioni del proprio recapito.

7. La domanda di partecipazione al concorso deve recare la firma autografa del candidato che, ai sensi della vigente normativa, non necessita di autentica. Saranno respinte le domande che non siano firmate o non contengano tutte le indicazioni di cui al presente bando e/o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

9. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.

10. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.


Art. 4 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica.


Art. 5 – Prove di esame

1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale e saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico – amministrativa di base ed a valutare la maturità di pensiero, la capacità di giudizio, logico relazionale e professionale richieste dal ruolo da ricoprire.

2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione disposta ai sensi del precedente art.2, sono ammessi alle prove di esame, previa esibizione di un valido documento di identità personale tra i seguenti:

a. fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b. tessera di riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica amministrazione;

c. tessera postale;

d. porto d’armi;

e. passaporto;

f. carta di identità;

g. patente di guida, se rilasciata dalla prefettura;

3. Le prove scritte del concorso consisteranno:

a) nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e procedura penale, diritto tributario, diritto comunitario, contabilità aziendale e tecniche di bilancio;

b) un elaborato scritto in tema di diritto del lavoro e legislazione sociale.

4. Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione rispettivamente 4 e 6 ore.

5. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

6. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sull’ordinamento e attribuzioni dell’INPS. A conclusione della prova orale verrà accertata, ai sensi dell’art.37, comma 1, del D.lgs n.165/2001, la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di un testo o una conversazione, nonché l’accertamento della conoscenza dell’informatica riguardo l’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. I criteri con cui individuare il sufficiente livello di conoscenza dell’accertamento della lingua straniera e dell’informatica è demandata alla commissione esaminatrice.

7. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Ai medesimi è data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle due prove scritte. La prova orale si svolgerà in un’ aula aperta al pubblico.

8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione predisporrà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.

9. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30 nelle materie oggetto della prova stessa ed avranno dimostrato di possedere il livello di conoscenza della lingua prescelta e delle applicazioni informatiche secondo i criteri di cui al precedente comma 6.

10. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo, comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.

11. Espletate le prove di esame, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

12. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.


Art. 6 – Prove preselettive

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora il concorso presenterà un elevato numero di domande, di espletare una prova preselettiva al fine dell’ammissione alle prove scritte.

2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata una graduatoria preliminare e sono ammessi alle fasi successive i candidati collocati in detta graduatoria entro il quintuplo dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso

4. L’eventuale prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, potrà essere realizzata con l’ausilio di sistemi informatici e consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente articolo 5.

5. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell’inizio della prova stessa.


Art. 7 – Diario delle prove d’esame e delle prove preselettive

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del (27/11/2007) verrà dato avviso delle modalità, della sede, della data di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive. Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito internet dell’INPS (www.inps.it)

2. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nei giorni e nell’ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale per sostenere le prove scritte o l’eventuale prova preselettiva.

3. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario dell’eventuale prova preselettiva o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami”.

4. La mancata presentazione o il ritiro dalle prove scritte o dalla eventuale prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere le prove scritte e l’eventuale prova preselettiva con la più ampia riserva di accertamento della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2.

6. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per scritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

7. Gli elaborati debbono essere iscritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

9. I candidati non potranno usare telefoni cellulari, ipod, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

10. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 è escluso dal concorso.

Art. 8 – Titoli di preferenza a parità di merito

1. I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, mediante raccomandata A/R, alla Direzione centrale risorse umane dell’INPS, Via Ciro il Grande n.21- 00144 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.


Art. 9 – Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

4. La Direzione generale Risorse Umane formerà la graduatoria concorsuale con l’applicazione delle vigenti norme legislative in materia di preferenza e precedenza nella nomina. Riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, saranno approvate le graduatorie generali di merito e quella dei vincitori del concorso.

5. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale dell’INPS, nonché nel sito internet dell’Istituto, www.inps.it.

6. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

7. La graduatoria finale rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della suddetta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

8. Non si d à luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

9. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa.


Art. 10 – Presentazione di documenti ai fini del conseguimento della nomina- visita medica

1. I candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, dovranno presentare o far pervenire, entro il termine perentorio fissato nell’apposito invito, i documenti che saranno richiesti, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.

2. Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito dell’idoneità fisica all’impiego, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da parte di sanitari dell’Istituto all’atto di immissione in servizio.

3. Per i candidati già in servizio presso l’Istituto si prescinde dall’accertamento di cui al comma precedente.


Art.11 – Nomina e assunzione in servizio

1. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei vincitori sarà disposta con riserva di  accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego prescritti all’art. 2 del presente Bando.

2. La costituzione del rapporto di lavoro é subordinata all’autorizzazione all’assunzione prevista dalla legislazione vigente.

3. L’Amministrazione, tenuto conto dell’ordine di graduatoria e delle eventuali indicazioni preferenziali espresse a seguito di richiesta dell’Amministrazione stessa, nell’ambito dei posti disponibili messi a concorso e ripartiti per regione secondo il prospetto di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, assegnerà ciascun vincitore alla sede regionale di competenza la quale, successivamente, provvederà a collocarlo, rispettando l’ordine di graduatoria, presso la rispettiva sede di servizio.

4. Sarà annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei suddetti requisiti.

5. I candidati nominati in prova che non si presentino per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel termine stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

6. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l’Amministrazione potrà procedere a corrispondenti nomine di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.

7. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all’art.1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n.266. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.


Art.12. – Stipulazione del contratto individuale di lavoro

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati nel profilo professionale di ispettore di vigilanza area funzionale C, posizione economica C1, del ruolo dell’INPS, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.

2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Da tale data decorre, altresì l’inizio del periodo di prova di 4 mesi previsto dal vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non economici.


Art. 13. – Trattamento dei dati personali

1. L’ INPS con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare, comunica che il trattamento dei dati personali che riguardano i candidati, direttamente forniti dagli stessi in sede di partecipazione al bando o acquisiti presso terzi in conformità alla legge, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla selezione del personale e alle formalità relative alla eventuale assunzione.

2. Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell’Istituto, opportunamente incaricati e istruiti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.

4. Eccezionalmente potranno conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all’INPS servizi connessi alla selezione e operano in qualità di Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it .

5. E’ nelle facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; a tal fine il candidato potrà rivolgersi al Direttore centrale sviluppo e gestione delle risorse umane, che è il Responsabile per il trattamento dei dati.


Art. 14. Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta.

2. La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, Area acquisizione risorse, Via Ciro il Grande n.21, 00144 Roma (tel. 06.5905.3729 – fax 06.5905.3898) presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.


Art. 15 – Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

 

 

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